§1. La FRATERNITÀ MARIA SS. DEGLI ANGELI è un 'Associazione privata di fedeli approvata nella Diocesi di Roma, a norma dei cann. 299 e 321-329 C.I.C. Essa è dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 322 C.I.C., con decreto del Cardinale Vicario in data 19 aprile 2003, ed è retta dal presente Statuto. §2. Essa ha sede in Via Manciano n. 16 00148 -Roma.
§1. La FRATERNITÀ MARIA SS. DEGLI ANGELI vuole essere luogo di accoglienza, di preghiera continua e di condivisione fraterna delle sofferenze, per tutte le persone che cercano l'ascolto, il raccoglimento nella preghiera comunitaria e la possibile liberazione dal male. Con loro si prega Dio, datare di ogni grazia, con l'atteggiamento di chi "dà la vita per i propri amici" (Gv 15,13). §2. L'associazione offre la propria sede come luogo di incontro e di esperienza di comunione, tale da rappresentare davvero una "casa di misericordia" e un "cenacolo dello Spirito Santo", nei quali il Signore elargisce la Sua grazia risanatrice all'uomo bisognoso, per mezzo di Maria Santissima, dispensatrice di grazie e grembo di misericordia. L'Associazione ha i seguenti fini: 2) aiutare chi si avvicina ad aprire il cuore alla preghiera, fonte -per divina misericordia e per azione angelica - di fede, di amore, di ristoro e di speranza rinnovatrice, in uno sforzo costante di aprire cammini di riconciliazione. con la Chiesa, Corpo del Signore Gesù; 3) promuovere l'educazione ad un’ascetica dell’unità, da realizzarsi: tra l’uomo e Dio - con l'accettazione della volontà di Dio sopra di se -; tra i credenti - secondo la preghiera di Gesù, “che tutti siano una cosa sola” (Gv. 17,21); tra l’uomo e il creato – attraverso l'amore, il rispetto e la lode a Dio per esso. I mezzi con cui si perseguono i fini di cui sopra sono i seguenti: 2) la preghiera nello Spirito Santo, cosicché gli uomini, animati e “guidati .dallo Spirito che viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8,26), supplichino Dio Padre, ricco di misericordia, per lo scioglimento delle tribolazioni e delle sofferenze dell'uomo il quale, ristorato e .liberato dal male, si fa 'uno' con i desideri dello Spirito "che intercede con insistenza per noi con gemiti inesprimibili” (Rm 8,26); 3) studio, meditazione e diffusione della Parola di Dio, vissuta e predicata, in spirito di oblazione e con genuino intento apostolico; 4) l'accoglienza di ogni persona che cerca orientamento umano e spirituale con la preghiera e la condivisione fraterna delle proprie sofferenze: in particolare, offerta di sostegno alle coppie in crisi, alle coppie di fatto e a coloro che trovano difficoltà nell'accettazione della maternità e paternità; 5) la riscoperta del valore e dell'importanza dei Sacramenti. §1. Possono essere ammessi come soci i fedeli laici di maggiore età, che intendono vivere lo spirito dell'Associazione e - dopo un congruo periodo di frequentazione e partecipazione alle attività della stessa ne fanno domanda scritta, dichiarando di accettarne lo Statuto. §2. L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, sulla base di una riconosciuta crescita e maturità spirituale del richiedente. §1. I soci hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività dell'Associazione e di tenere un comportamento che non contrasti con le finalità e lo stile propri dell’Associazione. §2. Essi si impegnano a partecipare alla celebrazione della SS.ma Eucaristia quotidiana, come testimonianza d'amore. Si offrono con Gesù, per la salvezza di tutti gli uomini; con la forza del Suo sacrificio, attraverso la preghiera, aderiscono con la propria vita alla volontà di Dio. §3. Indipendentemente dalla loro provenienza, classe sociale o cultura personale, con il frutto del proprio lavoro .contribuiscono, come detta loro il cuore, fai bisogni dell'Associazione e di chi necessita d'aiuto materiale. §4. I membri si offrono volontariamente per i più umili servizi e ricercano le più intime e genuine espressioni di lode e di gratitudine a Dio, fonte di ogni bene. Con ferma e libera volontà, frutto dello Spirito, accettano di vivere nell'oblazione di se stessi. §1. I membri – nell’assoluto rispetto dello stato e della condizione propri di ciascuno - possono liberamente decidere di assumere, con vincoli o meno, alcune modalità e forme caratteristiche della vita consacrata, coltivando la costante tensione verso la perfetta carità come elemento portante dell'esperienza associativa, secondo quanto determinato nei paragrafi successivi. §2. In concreto, l'adesione speciale ai valori a cui è ispirata questa forma associativa si traduce nell'impegno ad assumere uno stile di vita sempre più conforme ai tre consigli evangelici di obbedienza, castità e povertà. §3. Quanto detto ai §§ 1-2 si realizza attraverso l’assunzione dei consigli, con promessa personale privata, riservata ai soli membri effettivi non coniugati, eventualmente con le forme esterne (formula, celebrazione liturgica, eventuali segni distintivi, ecc.) specificamente da approvarsi dall’Ordinario diocesano di Roma, in conformità al diritto. La promessa non potrà essere emessa prima di sei mesi dopo il riconoscimento della qualifica di membro effettivo. §4. Se nell'ambito dell'Associazione dovessero sorgere vocazioni ad una speciale consacrazione o al sacerdozio ministeriale, essa le coltiverà in costante coordinamento con le strutture diocesane a ciò deputate, e nella piena consapevolezza che gli eventuali candidati al presbiterato devono comunque essere formati in convitti ecclesiastici approvati a norma del diritto. §1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente, un socio perde la sua qualifica: 1) per rinuncia formale da presentare per iscritto al Responsabile; . 2) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, - comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa, §2. L'inizio di un procedimento di verifica di fatti addebitati all’associato che porterebbe all'esclusione nei casi sopra contemplati deve essere formalmente comunicato all'interessato dal Responsabile. L’Assemblea, composta di tutti i soci, viene convocata ordinariamente dal Responsabile una volta l'anno per l'approvazione delle linee di programma e del rendiconto e – alla scadenza delle cariche statutarie -per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Essa può essere convocata in seduta straordinaria dal Responsabile quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi.
§1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati. Non sono ammesse deleghe. §2. Per modificare lo Statuto, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole in Assemblea di almeno due terzi dei presenti. §1. Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto dal Responsabile, dal Vice-Responsabile, dal Delegato Amministrativo e da altri quattro Consiglieri, e dura in carica tre anni. §2. Venendo a mancare per qualsiasi motivo uno dei suoi membri, il Consiglio Direttivo elegge un Consigliere supplente, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. §1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi, ed in seduta straordinaria qualora il Responsabile lo ritenga necessario o sia richiesto da due Consiglieri. §2. In caso di votazioni, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera, fra l'altro: - l'ammissione ed esclusione dei soci; - la relazione annuale ed il rendiconto da presentare all'Assemblea; - gli atti di straordinaria amministrazione; ( -la nomina dei Consiglieri supplenti; - ogni altra decisione relativa alla vita dell'Associazione che non sia di competenza specifica di altri organi. §1. Il Responsabile, che dura in carica tre anni, verrà eletto dall'Assemblea – dopo aver invocato lo Spirito Santo – tra i membri laici, consacrati o meno, che vivono intensamente lo spirito e stile propri dell'Associazione. Si distinguerà in particolar modo per il suo amore profondo a Dio e per la fedeltà assoluta alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, nonché per il suo amore verso l'esperienza spirituale della FRATERNITÀ MARIA SS. DEGLI ANGELI, e la disponibilità a condurla secondo il disegno di Dio. §2. Il Responsabile inoltre, sotto la tutela dell'Assistente spirituale, vigila sull'organizzazione e sul progresso spirituale dei soci; dirige gli incontri di preghiera e di meditazione sulla Parola. Egli suggerisce e promuove i mezzi adeguati per la crescita degli associati nelle dimensioni della santità personale, della vita comunitaria e della specifica missione ecclesiale cieli 'Associazione. A tale scopo, vigilerà sull'azione dei singoli, stimolandoli nella maturazione spirituale. §3. Il medesimo Responsabile avrà somma cura nel tenere uno stretto con tatto con il delegato dell'Ordinario diocesano di Roma, nella persona del Vicario Episcopale per la Vita Consacrata. §1. Il Vice-Responsabile, che ha la rappresen-tanza legale dell'Associazione, dura in carica tre anni. Sostituisce il Responsabile in caso di impedimento o assenza temporanea e ne assume stabilmente le funzioni nel caso che questi cessasse definitivamente dall'incarico per qualsiasi causa. §2. Il Delegato amministrativo dura in carica tre anni, e fa da tesoriere. L'Ordinario diocesano di Roma può nominare, su richiesta dell'Associazione stessa o di propria iniziativa, se lo ritiene opportuno, un Assistente Ecclesiastico, nella persona di un sacerdote di propria fiducia (can. 324 §2 C.I.C.). §1. Oltre a quanto determinato specificamente negli articoli precedenti, l'Associazione è soggetta alla vigilanza dell'Ordinario della Diocesi di Roma, secondo quanto previsto dal diritto comune ed in particolare a norma del can. 323 C.I.C. §2. Resta integro anche il diritto dell'Ordinario della Diocesi di Roma di intervenire sull'Associazione a norma del can. 326 §l C.I.C. §1. Gli associati comprendono che la comunione dei beni materiali e spirituali è un bene a cui ordinare la propria vita, nell'umile richiesta a Dio della guarigione del cuore da ogni egoismo. Ciò considerato, i membri disporranno dei loro beni personali in spirito di autentica libertà evangelica ed avendo riguardo alle finalità dell'Associazione. §2. Il patrimonio dell'Associazione -che non ha fine di lucro -è costituito dai mezzi e dai beni di qualsiasi natura che potranno ottenersi con il contributo degli associati, con eventuali oblazioni o contributi straordinari di terzi, sempre nel rispetto delle finalità associative e dello spirito di cui al § l. §3. L'amministrazione dei beni dell'Associa-zione è soggetta alla vigilanza prevista dalla vigente normativa canonica (can. 325 C.I.C.). §4. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite. I soci possono ottenere il rimborso delle spese effettive fatte per conto dell'Associazione e in ragione del loro incarico soltanto se queste sono state preventivamente autorizzate dal Responsabile. §5. In caso di estinzione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determinerà a quale - soggetto ecclesiale devolvere il patrimonio residuo. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private dei fedeli e le leggi dello Stato Italiano in materia di Associazioni di carattere religioso, compatibili con l'ordinamento canonico. Roma, 19 aprile 2003 Camillo Card. Ruini Art. 1
Art. 2
Art. 3
1) attraverso la preghiera, chiedere a Dio la salvezza del mondo e l'unità dei Cristiani, affinché la Chiesa di Dio eserciti unita, in tutto il mondo, un'azione unanime di difesa dei valori della persona umana e della fede;Art. 4
1) l'esperienza del "Cenacolo", come punto di riferimento del cammino di unità e solidarietà, fraternità “assidua e concorde nella preghiera con Maria, la Madre di Gesù” (At. 1,14);Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
nei seguenti casi:
oppure grave turbamento dell'armonia della medesima, con danno morale o materiale per l'Associazione;
- grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;
- comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale;
- svolgimento di attività non compatibili con le finalità associative.Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
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Il Nostro Statuto
§1. La FRATERNITÀ MARIA SS. DEGLI ANGELI è un 'Associazione privata di fedeli approvata nella Diocesi di Roma, a norma dei cann. 299 e 321-329 C.I.C. Essa è dotata di personalità giuridica propria, a norma del can. 322 C.I.C., con decreto del Cardinale Vicario in data 19 aprile 2003, ed è retta dal presente Statuto. §2. Essa ha sede in Via Manciano n. 16 00148 -Roma.
§1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente prese a maggioranza assoluta dei voti espressi e con la presenza di almeno la metà degli associati. Non sono ammesse deleghe. §2. Per modificare lo Statuto, e per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole in Assemblea di almeno due terzi dei presenti.Art. 1
Art. 11